Art:3.3.4.22-Criteri di intervento per gli edifici rurali



1. La costruzione di nuovi edifici ovvero l’ampliamento di quelli esistenti in muratura, di cui al punto 2, lett. a) dell’art. 4.3.5.2, ricadenti all’interno della zona omogenea E, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- le strutture verticali devono essere realizzate in muratura di pietrame regolare o di mattoni pieni o semipieni, fatta eccezione delle porzioni interrate o seminterrate che potranno essere realizzate in conglomerato cementizio armato;
- gli orizzontamenti dovranno prevedere l’impiego di legno, laterizio-armato o latero-cemento;
- manto di copertura in coppi;
- le superfici se intonacate devono utilizzare prodotti a base di calce e solo nelle parti basamentali o in presenza di forte umidità, intonaci misti. Nel caso di ampliamenti le aperture e gli elementi di finitura devono comunque essere analoghi a quelle degli edifici preesistenti.
2. La costruzione di manufatti accessori alla conduzione agricola dei fondi ovvero l’ampliamento di quelli esistenti, di cui al punto 2, lett. b) dell’art. 4.3.5.2, ricadenti all’interno della zona omogenea E, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- manto di copertura in coppi;
- le superfici se intonacate devono utilizzare prodotti a base di calce e solo nelle parti basamentali o in presenza di forte umidità, intonaci misti;
- è vietato l’utilizzo del cemento armato faccia a vista.
Nel caso di ampliamenti gli elementi di finitura devono comunque essere analoghi a quelle degli edifici preesistenti.